Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di medicina veterinaria di base si intendono tutte le prestazioni erogate in regime di convenzione, presso strutture veterinarie private convenzionate, da medici veterinari iscritti all'albo professionale, in favore degli animali d'affezione di proprietà definiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, nonché degli animali randagi o comunque non di proprietà di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, e richieste:

          a) per l'adempimento degli obblighi posti in capo ai proprietari dalla normativa vigente in materia;

          b) per le finalità di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni;

          c) per le finalità di prevenzione e di profilassi veterinarie.

      2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, ai fini della presente legge si intendono per animali d'affezione i cani e i gatti di proprietà detenuti legalmente a scopo di compagnia.
      3. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe dei gatti presso i comuni o le

 

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aziende sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del gatto, da realizzare mediante inserimento di un microchip.